Nuova deroga art. 12 di due ore per rientro in sede – Circolare del Ministero “È possibile derogare di 2 ore anche l’impegno giornaliero”

La parola all’esperto di questa settimana è curata dal nostro consulente e riguarda le nuove deroghe dell’art. 12 introdotte con il pacchetto Mobilità.

Il Regolamento 561/06 prevede all'art.12 la possibilità di derogare, a determinate condizioni, i tempi di guida e riposo senza rischiare di incorrere in sanzioni.

 

L'art. 12 cita:

A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli art. 6 e 9 (tempi di guida e riposo).

 Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato”.

 

Con il REG. 1054/2020 “Pacchetto Mobilità” sono state introdotte due ulteriori deroghe

All’art. 12 originale è stato aggiunto il seguente testo:

 

DEROGA DI 1 ORA

“A condizione di non compromettere la sicurezza stradale, in circostanze eccezionali, il conducente può altresì derogare alle disposizioni dell'articolo 6paragrafi 1 e 2 (guida giornaliera e guida settimanale), e dell'articolo 8, paragrafo 2 (riposo/impegno giornaliero), superando di un'ora al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale”.

SINTESI

DEROGA MASSIMO 1 ORA di superamento di:

  • guida giornaliera e settimanale
  • Impegno giornaliero

Non è quindi prevista la deroga per:

  • guida bisettimanale
  • pause delle 4 ore e 30 min

Solo per rientrare:

  • nella sede dell’azienda
  • residenza conducente

Il conducente può quindi ignorare le piazzole di sosta e rientrare in azienda o alla sua residenza.

Al rientro il conducente deve per forza iniziare un riposo settimanale (regolare o ridotto).

 

DEROGA 2 ORE (precedente alla circolare/chiarimento)

“…Alle stesse condizioni, il conducente può superare di due ore al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un'interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare”.

SINTESI

DEROGA MASSIMO 2 ORE di sforamento di:

  • solo guida giornaliera e settimanale

Non è quindi prevista la deroga per:

  • impegno
  • guida bisettimanale
  • pause delle 4 ore e 30 min

Solo per rientrare:

  • nella sede dell’azienda o
  • Residenza conducente

Il conducente può quindi ignorare le piazzole di sosta e rientrare in azienda o alla sua residenza.

Al rientro il conducente deve per forza iniziare un riposo settimanale REGOLARE.

 

Quali chiarimenti ha fornito il Ministero?

Il Ministero dell’Interno, con Circolare PROT. 300/STRAD/1/0000030689 DEL 22/09/2022 chiarisce che in base alla diversa lettura fornita dalla Direzione Generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione Europea, la portata giuridica della deroga contenuta nel comma 3 dell’art. 12 è la stessa di quella ai sensi del comma 2 di tale articolo.

Pertanto: “…in presenza delle condizioni indicate, i conducenti possono superare fino a 2 ore il limite massimo di guida giornaliero e settimanale (rispettando le 90 ore bisettimanali), derogando anche le regole relative al riposo giornaliero, potendo concludere, quindi, al massimo nell’arco di 26 ore dal termine del periodo di riposo giornaliero e settimanale”.

SINTESI

DEROGA MASSIMO 2 ORE di sforamento di:

  • solo guida giornaliera e settimanale
  • impegno

Non è quindi prevista la deroga per:

  • guida bisettimanale
  • pause delle 4 ore e 30 min

Solo per rientrare:

  • nella sede dell’azienda o
  • Residenza conducente

Il conducente può quindi ignorare le piazzole di sosta e rientrare in azienda o alla sua residenza.

Al rientro il conducente deve per forza iniziare un riposo settimanale REGOLARE.

 

 

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Allegati

Circolare PROT. 300/STRAD/1/0000030689 DEL 22/09/2022

Domande e Risposte 1 Direzione Generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione Europea

Domande e Risposte 2 Direzione Generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione Europea

transport.ec.europa.eu

 

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