Se il conducente svolge 13 ore di impegno può fare 9 ore di riposo? – SI
Questa settimana rispondiamo ad un quesito che ci viene posto molto frequentemente durante la formazione.
Come già sottolineato più volte nei nostri approfondimenti, una regola importante da tener presente è che il Reg. 561/06 sui tempi di guida e riposo, non specifica mai “quando” fare le cose, ma definisce semplicemente i parametri da rispettare.
Il Regolamento definisce quanto “AL MASSIMO” è possibile guidare, e quanto “ALMENO” è necessario riposare; non definisce mai in che sequenza devono essere svolti i riposi o le guide giornaliere durante la settimana. Questo infatti è compito dell’organizzazione aziendale.
Per iniziare il nostro approfondimento partiamo dalle definizioni.
Definizioni
PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO (Art. 6)
“Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore. Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell'arco della settimana.”
Da questa definizione quindi non risulta che il conducente può guidare 10 ore il lunedì o il venerdì, ma è riportato solamente che è possibile guidare fino a 10 ore “non più di due volte nell’arco della settimana”.
L’unica cosa a cui si deve porre attenzione è la parola “fino a”, infatti superate le 9 ore, anche di 1 solo minuto, è come se il conducente facesse “fino a 10” ore di guida. (NB nel tachigrafo sono registrate 9 ore e 1 min, ma ai fini della normativa il conducente è già nella “fascia” delle 10 ore )
Riportiamo qui sotto un semplice esempio:
Lunedì: 9 ore 1 minuto di guida
Martedì: 9 ore 1 minuto di guida
Mercoledì: AL MASSIMO 9 ore di guida.
IMPEGNO
Il cosiddetto tempo di impegno, è una definizione che non è presente nel Codice della Strada, ma viene spesso utilizzata per individuare l'attività giornaliera.
L’impegno giornaliero si definisce come il tempo complessivo di guida e altre mansioni che compie il conducente nell’arco della sua giornata lavorativa. Definire l’impegno ci aiuta a capire quanto riposo dobbiamo effettuare.
RIPOSO (Art 8)
“I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”.
Il riposo può essere:
REGOLARE: 11 ORE
Fare 11 ore di riposo significa fare 13 ore di impegno 13+11=24 ore
REGOLARE FRAZIONATO: 3+9 ORE (si può fare tutti i giorni senza limitazioni)
RIDOTTO: ALMENO 9 ORE per un massimo di 3 volte a settimana
Fare 9 ore di riposo significa fare 15 ore di impegno 9+15=24
Se in una giornata il conducente arriva a 12 ore di impegno, può svolgere un riposo giornaliero ridotto da 9 ore e ripartire prima della 24ma ora?
ASSOLUTAMENTE SI
Se nell’arco di 24 ore ci sono ALMENO 9 ore di riposo il conducente può tranquillamente ripartire anche prima della 24ma ora.
L’unica cosa da ricordare attentamente è che se si decide di anticipare la partenza, la nuova giornata/turno (quindi il nuovo arco di 24 ore) inizierà da quel momento.
Ad esempio:
Nella figura qui sotto:
Giorno 1 – Il conducente inizia il suo impegno alle 5:00 e conclude alle 17:00 (12 ore di impegno). Compie un riposo giornaliero di 9 ore e riparte alle ore 2:00, cioè 3 ore prima della fine del suo arco di 24 ore.
Giorno 2 – Il conducente inizia quindi un nuovo impegno dalle ore 2:00 e termina alle 17:00 (15 ore di impegno) e svolge il riposo giornaliero di almeno 9 ore nell’arco delle 24h (cioè entro le 2:00).
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