La pillola di questa settimana è curata dal nostro Formatore che proverà nuovamente a fornire alcuni chiarimenti in merito alla funzione out of scope.

Cos’è la funzione OUT OF SCOPE?

Tecnicamente, l’OUT OF SCOPE (OUT) è una funzione prevista nel tachigrafo digitale, utilizzata per segnalare quando si effettuano trasporti al di fuori del campo di applicazione della normativa 561/06.

Come viene interpretata a livello normativo?

 

A livello normativo la funzione OUT viene trattata nel punto 14 della circolare congiunta Prot. 17598 del 22 luglio 2011.

 

La circolare cita quanto segue:

Circolazione di veicoli in aree private e computo delle attività diverse dalla guida:

 

“…La circolazione di veicoli in aree private è sottratta all'ambito di applicazione delle disposizioni del Regolamento (CE) 561/2006.

 

Perciò, ad esempio, l'attività svolta dal conducente di un veicolo tenuto al rispetto delle predette disposizioni all'interno di un cantiere o di una cava è esclusa dal computo dell'attività di guida giornaliera.

 

Tuttavia, poiché questa attività impegna il conducente in un lavoro che non gli consente di godere liberamente del proprio tempo, la stessa non può comunque essere considerata come riposo giornaliero o settimanale”.

 

Dalla normativa si evince quindi che le attività guida svolte dal conducente all’interno di un’area privata (in generale) possono essere “scomputate” dal totale di guida giornaliera, MA queste non vanno considerate come PAUSA bensì “lavoro” o più comunemente “impegno”.

 

Che vantaggi comporta quindi la funzione OUT per i conducenti?

Il vantaggio della funzione OUT è che l’attività di guida svolta dal conducente in aree private (o cave o cantieri) è esclusa dal conteggio dell’attività di guida giornaliera.

Quindi, se un conducente entra all’interno di un’azienda, attiva manualmente sul tachigrafo la funzione OUT e svolge 15 minuti di guida, questi minuti andranno sottratti dal totale di guida compiuta durante la giornata.

Per semplicità: se l’attività di guida giornaliera non supera mai le 9 ore la funzione out of scope è inutile.

 

Un conducente può inserire la funzione OUT OF SCOPE più di due volte al giorno?

Assolutamente sì; il conducente può inserire la funzione out of scope tutte le volte che ritiene opportuno farlo (ovviamente rispettando quanto indicato nella circolare); la normativa non contiene alcuna indicazione in merito al numero di volte in cui questa funzione può essere utilizzata.

Se uso la funzione OUT OF SCOPE devo fare una stampata a fine giornata?

Dal momento che nella carta tachigrafica rimangono salvati un numero limitato di OUT OF SCOPE (circa 56 inserimenti/disinserimenti), se un conducente utilizza spesso la funzione consigliamo di effettuare alla fine di ogni giornata una stampata in modo tale che il tutto rimanga documentato.

La Stampa affinché abbia una validità legale è importante venga effettuata in orario UTC.

 



Leggi tutti i nostri articoli sulla funzione OUT OF SCOPE

ALLEGATI

Circolare congiunta art. 174 – 22 Luglio 2011 punto 14 

 

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Dopo un po’ di meritate vacanze torna a grande richiesta il nostro formatore; con l’approfondimento di oggi proverà a chiarire uno dei tanti dubbi relativi al riposo giornaliero. 

Per non perdere le vecchie abitudini partiamo con un bel ripasso.

Nel quesito di questo conducente è necessario riprendere due importanti argomenti:

  1. Tempo di impegno/riposo, arco di 24 ore
  2. Deroga art. 12.

Che cos’è l’impegno?

Come abbiamo già riportato in molti approfondimenti passati il cosiddetto tempo di impegno, è una definizione che non è presente nel Codice della Strada, ma viene spesso utilizzata nel “gergo comune” dai conducenti per individuare la propria giornata lavorativa.

L’impegno giornaliero potremmo definirlo come: il tempo complessivo di guida, lavoro, disponibilità e pause dalla guida compiuti da un conducente nell’arco della sua giornata lavorativa (il tutto registrato dal tachigrafo).

In sostanza il tempo che trascorre dalla prima attività (guida o lavoro) registrata sulla carta tachigrafica, all’ultima ( guida o lavoro) prima dell’estrazione o dell’inizio del riposo (inizio e fine giornata).

Come si calcola l’impegno?

L’impegno inizia dalla prima attività diversa dal riposo che viene registrata sulla carta tachigrafica e termina all’ultima attività, diversa dal riposo, svolta dal conducente.

 

Definire il tempo di impegno aiuta quindi il conducente a capire entro quando terminare la giornata per poter svolgere correttamente un periodo di riposo giornaliero nell’arco delle 24 ore.

Quanti e quali sono i tipi di risposo giornaliero?

RIPOSO (Art 8):

“I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”.

Il riposo può essere:

RIPOSO REGOLARE: 11 ORE

Se si svolge un riposo di almeno 11 ore nell’arco delle 24 ore, il conseguente impegno sarà di 13 ore:

13 ore di impegno + 11 ore di riposo = 24 (arco di 24 ore)

 

RIPOSO REGOLARE FRAZIONATO: 3+9 ORE (si può fare tutti i giorni senza limitazioni)

 

RIPOSO RIDOTTO: ALMENO 9 ORE per un massimo di 3 volte a settimana

Se si effettua un riposo di almeno 9 ore nell’arco di 24 ore, il conseguente impegno sarà di 15 ore:
15ore di impegno + 9 ore di riposo = 24 (arco di 24 ore)

 

 

Un concetto MOLTO IMORTANTE da conoscere quando si parla di tempo di riposo, è quello di “arco di 24 ore”.

Che cosa si intende per arco di 24 ore?

Quando un conducente inserisce la carta tachigrafica nel tachigrafo e su questa viene registrata la prima attività (guida o lavoro) entro 24 ore da quel momento è necessario effettuare un riposo di 9 o 11 ore.

 

Nell’esempio qui sotto, anche se il conducente ha svolto 11 ore di riposo “effettive” (cioè dal termine della sua ultima attività ha riposato 11 ore) ai fini del regolamento nell’arco delle 24 ore il riposo giornaliero è di sole 8 ore .

 

Le 3 ore di riposo in più (che vanno sempre bene perché ha recuperato le energie psico-fisiche) in realtà non possono essere conteggiate ai fini del riposo giornaliero perché fuori dall’arco delle 24 ore.

 

Quindi se il conducente ha fatto un riposo di 11 ore è in sanzione lo stesso?

Si in questo caso anche se il conducente ha riposato 11 ore ed è partito più tardi la mattina dopo per “essere in regola” e non incorrere in sanzioni in realtà, a meno che non abbia utilizzato delle deroghe, è sanzionabile perché le ore riposo nell’arco di 24 ore sono solo 8. (inferiori al riposo giornaliero minimo di 9)

Passiamo quindi alla deroga dell’art. 12 Che cos’è?

A volte può succedere che, a causa di un evento eccezionale (ad esempio un incidente, un incolonnamento in autostrada, ritardi ai punti di carico scarico ecc.), si corra il rischio di andare oltre i tempi di guida e riposo previsti dal Regolamento.

Da sempre il 561/06 ha previsto all’art.12 la possibilità di derogare ai tempi di guida e riposo (a determinate condizioni) senza rischiare di incorrere in sanzioni.

Che cosa prevede il testo dell’art 12?

 

 

Quindi A condizione di:

  • Non compromettere la sicurezza stradale
  • E per raggiungere un punto di sosta appropriato

Il conducente può derogare a:

  • Tempi di guida giornaliera e settimanale
  • Pause dalla guida
  • Riposo giornaliero (impegno) e settimanale

 

In caso di deroga il conducente come si deve comportare?

Quando un conducente deroga ai tempi di guida o riposo deve giustificare manualmente sul retro della stampa o del disco il motivo di tale deroga, “al più tardi” nel momento in cui raggiunge un punto di sosta adeguato a mettersi in sicurezza.

 

 

Il tempo derogato va compensato? Entro quanto? Se non compenso sono in sanzione?

Si – Ogni eventuale periodo di estensione è compensato da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.

Attualmente, non è prevista alcuna sanzione in caso di mancata compensazione di tale periodo. 

 

 

Arriviamo quindi alla domanda del nostro conducente: Se supero le 15 ore di impegno a causa di un incidente, e utilizzo la deroga dell’art.12,  una volta raggiunt il punto di sosta,  sono obbligato a fare 11 ore di riposo per non essere in sanzione?

Se il conducente in questione ha superato le ore 15 ore di impegno ad esempio di 30 minuti, il suo riposo giornaliero (a prescindere dalla deroga) nell’arco di 24 ore sarà di 8 ore e 30 minuti.

 

Per non incorrere in sanzioni sarà necessario (se ricorrono i presupposti) utilizzare la deroga dell’art.12 in modo tale da potersi tutelare in caso di un controllo successivo.

Nell’esempio in questione:

  • il conducente ha iniziato il suo arco di 24 ore alle ore 05:00 del mattino
  • Per cause eccezionali termina alle 20:30 con 15 ore e 30 minuti di impegno
  • In questo caso il riposo è “già” di 8:30 minuti.
  • Il conducente compila la deroga dell’art. 12 ( perchè ricorrono i presupposti di eccezionalità

 

Può riparitre alle ore 05:00 non vi è alcun obbligo di effettuare 11 ore di riposo in quanto quello che tutela da un’eventuale sanzione,  è la stampata con la deroga; 

Sulla carta tachigrafica rimane registrato il superamento dell’impegno, e solo una deroga scritta e utilizzata correttamente può essere presa in considerazione in caso di controllo.

E’ la deroga che può evitare la sanzione NON l’aver svolto 11 ore di riposo.

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La parola all’esperto questa settimana è curata dal nostro tecnico di officina, il quale sta ricevendo negli ultimi tempi parecchie richieste di assistenza in merito allo scarico dei tachigrafi SMART2 GEN2 V2 (installati sui veicoli dal 23 agosto 2023).

La Commissione Europea aveva stabilito che il 21 agosto 2023 i veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con tachigrafi “smart” G2V2. (VDO 4.1, STONERIDGE SE5000 Smart 2).

Purtroppo, a causa di ritardi nella produzione e nella fornitura, ogni Stato Membro ha stabilito un periodo di “tolleranza” fino al 31/12/2023 che permette di circolare con un tachigrafo GEN2-V1.

Le aziende che sono riuscite ad installare i tachigrafi SMART2 GEN2V2 hanno riscontrato delle problematiche relative allo scarico della memoria di massa.

Questo perché i dispositivi di scarico in dotazione (chiavette di scarico) vanno aggiornate alla nuova versione di tachigrafo.

Quali dispositivi hanno l’aggiornamento disponibile?

I dispositivi che già dispongono dell’aggiornamento al tachigrafo SMART 2 GEN2 V2 sono:

Dispostivi il cui aggiornamento sarà disponibile dalla seconda metà di dicembre 2023

 

 

Come si effettua l’aggiornamento?

E' possibile effettuare l'aggiornamento acquistandolo sul nostro sito all'indirizzo www.scaricodatitachigrafo.it   

Per eventuali richieste di informazioni o assistenza inviate un'e-mail a : info@tachconsulting.it

 

 

 

 

La parola all’esperto di questa settimana è curata dal nostro Comandante, il quale prova a chiarire un dubbio piuttosto ricorrente circa il rifiuto di firmare un verbale su strada.

 

Che cos’è un verbale?

Il verbale è un documento redatto da un pubblico ufficiale; di conseguenza viene considerato atto pubblico, e fa piena prova dei fatti in esso riportati.

 

Che significato giuridico hanno le firme sul verbale?

Firma del guidatore: dimostrare l’avvenuta notifica al soggetto interessato.

Firma dell’agente accertatore: quest’ ultima è necessaria solo in caso di contestazione immediata dell’infrazione; nel caso in cui la sanzione venga notificata tramite sistemi automatizzati basterà l’indicazione e la stampa del nominativo dell’agente.

 

Cosa succede quindi se non firmo il verbale di contestazione?

Nel caso di rifiuto da parte del conducente di firmare il verbale di contestazione, il documento resta comunque valido, per cui l'azione amministrativa è ugualmente procedibile e perfettamente regolare.

Risulta opportuno comunque, che il rifiuto di sottoscrivere risulti a​ ​verbale​ ​mediante specifica annotazione.

In tali casi, infatti, il​ ​verbale​ ​non​ ​deve essere notificato al trasgressore, perché la contestazione immediata della violazione è comunque avvenuta.

L'organo accertatore è però tenuto a notificare l'atto all'obbligato​ ​non​ ​presente al momento della contestazione.

 

 

Torna questa settimana il nostro formatore per rispondere ad un quesito pratico posto da un nostro lettore in merito all’individuazione delle attività di guida fatte in out of scope leggendo la stampa.

Cos’è la funzione OUT OF SCOPE?

Tecnicamente, l’OUT OF SCOPE (OUT) è una funzione prevista nel tachigrafo digitale, utilizzata per segnalare quando si effettuano trasporti al di fuori del campo di applicazione della normativa 561/06

Come viene interpretata a livello normativo?

A livello normativo la funzione out viene trattata nel punto 14 della circolare congiunta Prot. 17598 del 22 luglio 2011.

La circolare cita quanto segue:

Circolazione di veicoli in aree private e computo delle attività diverse dalla guida:

“…La circolazione di veicoli in aree private è sottratta all'ambito di applicazione delle disposizioni del Regolamento (CE) 561/2006.

Perciò, ad esempio, l'attività svolta dal conducente di un veicolo tenuto al rispetto delle predette disposizioni all'interno di un cantiere o di una cava è esclusa dal computo dell'attività di guida giornaliera.

Tuttavia, poiché questa attività impegna il conducente in un lavoro che non gli consente di godere liberamente del proprio tempo, la stessa non può comunque essere considerata come riposo giornaliero o settimanale”.

Dalla normativa si evince quindi che le attività di guida svolte dal conducente all’interno di un’area privata (in generale) possono essere “scomputate” dal totale di guida giornaliero, MA queste non vanno considerate come PAUSA bensì “lavoro” o più comunemente “impegno”.

 

 

Una volta individuato l’inizio e la fine dell’out of scope iniziare a calcolare i minuti di guida svolti in questo arco di tempo.

 

SINTESI

Il conducente :

–  inserito la funzione OUT OF SCOPE ALLE ORE 05:32

–  tolto la funzione OUT OF SCOPE alle ore 05:44

–  totale minuti di guida svolti in questo lasso di tempo e da «scorporare» dal totale delle ore di guida giornaliere : 6 MINUTI

 

Esempio: 

Totale ore di guida giornaliere  09:02 –  minuti di guida in OUT OF SCOPE 00:06 = 08:56 ore di guida giornaliere.

 

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Era il lontano luglio del 2016, quando, dopo ripetute richieste di informazioni sullo stesso argomento abbiamo deciso di pubblicare la nostra prima “parola all'esperto”; da li abbiamo cercato con costanza e impegno di mantenere questa rubrica di approfondimento preparando una pubblicazione settimanale.

Chi ci segue da molto tempo sa che il “mercoledi” quando accende il computer, tra le tante e-mail da leggere trova anche la pillola di approfondimento dei nostri esperti.

Queste pillole ci hanno permesso, nel corso degli anni, di approfondire e sviscerare l'argomento “tachigrafo” in ogni ambito.

Produrre contenuti di valore e soprattutto di elevata qualità comporta sforzi non indifferenti, tempo e studio; noi vogliamo continuare su questa strada ma abbiamo deciso di 

variare la tempistica di pubblicazione passando da una frequenza “settimanale” a “bisettimanale”.

Siamo certi della comprensione dei nostri lettori e rimaniamo sempre a disposizione per rispondere a qualsiasi dubbio.

Se ci fosse la necessità di approfondire qualche argomento ( che non è stato trattato in questi anni) vi invitiamo a scriverci a info@tachconsulting.it

A presto!

“Gli esperti”

 

Questa settimana torna a grande richiesta il nostro tecnico di officina per provare a chiarire nuovamente la problematica delle carte azienda di “nuova generazione”.

Riceviamo continuamente telefonate da parte delle aziende che a seguito del cambio di carta azienda non riescono più a scaricare il tachigrafo o a leggerne i dati contenuti all’interno.

Come bisogna comportarsi in questi casi? Che procedure bisogna mettere in atto prima di richiedere una nuova carta azienda?

Iniziamo con un po’ di ripasso:

Il sistema del tachigrafo digitale prevede l’utilizzo di carte elettroniche che consentono di memorizzare i dati relativi ad alcune attività o di accedere alla memoria.

La carta tachigrafica permette l’accesso alla memoria del tachigrafo e alle sue diverse funzioni. 

 

Che funzione ha la carta azienda?

La carta azienda identifica l’impresa o società proprietaria dei mezzi e permette di.

  • effettuare il blocco/sblocco del tachigrafo
  • effettuare lo scarico della memoria di massa del tachigrafo ( e della carta conducente eventualmente in esso contenuta)

Quando, per esempio, un’azienda acquista (ma anche noleggia) un veicolo, sia nuovo che usato, una delle prime cose da fare è associare il tachigrafo digitale presente sul veicolo alla nuova azienda.

Questa semplice operazione si chiama “blocco azienda”.

Fare il blocco azienda significa quindi associare al tachigrafo il nome della propria azienda in modo tale che solo l’azienda possa scaricarne il contenuto (previo inserimento della carta stessa).

Dal 15 aprile 2020 le carte tachigrafiche hanno adottato un nuovo standard di numerazione (Vedi Vademecum della Camera di Commercio). La modifica si è ritenuta necessaria per poter introdurre correttivi ad un problema di comunicazione tra alcune tipologie di carta (azienda, controllo, officina) e tachigrafo di seconda generazione, in particolari condizioni.

Che struttura ha la nuova carta tachigrafica?

Le nuove carte tachigrafiche riportano nel secondo carattere un numero che indica la tipologia:

– 1 Carta Conducente

– 2 Carta Officina

– 3 Carta di controllo

– 4 Carta Azienda

Questa nuova numerazione che conseguenze comporta?

 Avendo una numerazione differente, il tachigrafo è come se riconoscesse una NUOVA azienda; di conseguenza per evitare di perdere dati prima di inserire la nuova carta nei tachigrafi in dotazione, è necessario traferire i dati della memoria di massa con la vecchia carta ( prima che scada) .

 

Esempio

– Il 1° aprile l'azienda scarica gli ultimi 3 mesi del tachigrafo (gennaio febbraio marzo).

– Il tachigrafo è stato sempre scaricato con la carta azienda con codice I-00000000169110 con scadenza 31 marzo.

– L’azienda, quindi, inserisce nel tachigrafo la nuova carta azienda (valida dal 1° aprile) con codice I400000000007000.

–                     Inserendo la nuova carta si crea un “nuovo blocco” con un codice che inizia per I4, il blocco vale da quel giorno in avanti.

Quale procedura si può attuare per evitare di perdere i dati?

         1)15 giorni prima della scadenza della carta azienda inviare alla camera di commercio la richiesta per una nuova carta azienda (verrà inviata una carta nuova generazione); ATTENZIONE NON VA RICHIESTO UN DUPLICATO MA L’EMISSIONE DI UNA NUOVA CARTA.

         2)Prima della scadenza della vecchia carta effettuare lo scarico TOTALE della memoria di massa.

         3)Inserire la nuova carta azienda nel tachigrafo (tachigrafi di tutti i veicoli dell’azienda) e creare il “blocco di dati”.

        4)Qualche giorno dopo aver fatto il blocco effettuare lo scarico.

Se non faccio l’operazione di scarico con la vecchia carta cosa succede?

Nel caso in cui non si effettui lo scarico della memoria di massa con la vecchia carta, una volta inserita la nuova carta tachigrafica non sarà più possibile effettuare lo scarico.

Come posso recuperare i dati che non sono riuscito a scaricare?

Per poter recuperare i dati sarà necessario rivolgersi ad un centro tecnico autorizzato che con il supporto della carta officina potrà effettuare lo scarico della memoria del tachigrafo.

 

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Torna questa settimana il nostro formatore per rispondere al dubbio di un conducente circa il risposo giornaliero da effettuare.

Innanzitutto, è importante ribadire che ore di guida giornaliere e riposo giornaliero non sono correlate tra loro, nel senso che il periodo di riposo giornaliero da effettuare è indipendente dall’ammontare delle ore di guida che vengono effettuate.

Prima di iniziare con l’approfondimento ricordiamo la nostra “regola di base”:

Il Reg. 561/06 sui tempi di guida e riposo, non ci specifica mai “quando” effettuare guide o riposi, definisce semplicemente dei parametri da rispettare; fornisce indicazioni su quanto “AL MASSIMO” un conducente può guidare,quanto “ALMENO” deve  riposare; non definisce mai in che sequenza svolgere i riposi o guidare durante la settimana, in quanto questo è compito dell’organizzazione aziendale; (in altre parole non troveremo mai scritto da nessuna parte “non si possono fare 10 ore di guida il lunedì o il venerdì oppure non si possono fare 9 ore di riposo 2 giorni consecutivi).

Proseguiamo quindi con le definizioni

Che cosa si intende per “periodo di guida giornaliero”?

L’art 4 lett. k) del REG. 561/06 definisce il «periodo di guida giornaliero» come:  il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale;

A quanto ammonta il periodo di guida giornaliero?

Secondo l’art. 6 c. 1 del REG 56/06: “Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore. Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell'arco della settimana.”

Leggendo la definizione fornita dal regolamento risulta chiaro che non vengono individuati giorni specifici per effettuare l’estensione a 10 ore di guida, ma semplicemente viene data la possibilità  di guidare fino a 10 ore “non più di due volte nell’arco della settimana”.

 

L’unica cosa alla quale è importantissimo o porre attenzione è la parola “fino a”; infatti superate le 9 ore, anche di 1 solo minuto, si rientra nella fascia delle 10 ore di guida. (NB il tachigrafo registra 9 ore e 1 minuto di guida,ma ai fini della normativa si rientra già nella fascia delle 10 ore)

Riportiamo qui sotto un semplice esempio:

Lunedì: 9 ore 1 minuto di guida

Martedì: 9 ore 1 minuto di guida

Mercoledì: SOLO 9 ore di guida.

Che cosa si intende per “periodo di riposo giornaliero”?

 

L’art 4 lett. g) del REG. 561/06 definisce il «periodo di riposo giornaliero» come: il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il «periodo di riposo giornaliero regolare» sia il «periodo di riposo giornaliero ridotto».

 

Quali tipi di riposo sono previsti dal regolamento?

 

RIPOSO (Art 8): “I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”.

 

 

Il riposo può essere:           

REGOLARE: 11 ORE

REGOLARE FRAZIONATO: 3+9 ORE (si può fare sempre)

RIDOTTOALMENO 9 ORE  per un massimo di 3 volte a settimana

Fatte queste premesse arriviamo quindi al quesito del nostro lettore: Se faccio una  guida giornaliera di 10 ore e 11 minuti quanto riposo devo fare prima di ripartire? Che sanzione è prevista?

Come già anticipato nel nostro ripasso, il tempo di guida e i tempi di riposo non sono correlati.

Iniziamo dalla parte relativa ai tempi di guida:

Nel quesito in questione il conducente dice di aver effettuato 10 ore e 11 minuti di guida giornaliera, quindi, sicuramente ha “sforato” i tempi di guida giornalieri; in questo caso si posso verificare due scenari:

  1. Se aveva a disposizione la possibilità di effettuare “fino a 10 ore”, lo sforamento è solo di 11 minuti
    • Art. 174 c. 4 gravità entro il 10% sanzione € 41,00
  2. Se non aveva a disposizione la possibilità di effettuare “fino a 10 ore”, lo sforamento è di 1 ora e 11 minuti oltre il limite consentito
    • Art 174 c. 5 gravità tra il 10% e il 20%  sanzione € 325,00

In merito alla quantità di riposo da effettuare questo dipende:

  • Da quanti riposi ridotti ha fatto durante la settimana lavorativa
  • Dalle ore di impegno che ha a disposizione

Se prendiamo come esempio l’immagine sotto, se il conducente ha già fatto le 15 ore di impegno per 3 volte nell’arco della settimana sarà costretto a fare 11 ore di riposo

Se ha a disposizione 15 ore di impegno dovrà effettuarne obbligatoriamente 9.

 

Il riposo è slegato dalla quantità di guida giornaliera effettuata Le 9 o 10 ore di guida possono essere fatte sia che si debba fare un riposo giornaliero ridotto di 9 ore che un riposo regolare di 11 ore.

 

SINTESI:

  • 2 volte fino a 10 ore di guida (a prescindere dalle ore di riposo da fare)
  • Riposo regolare di 11 ore (tutti i giorni)
  • Riposo regolare frazionato di 3 ore + 9 ore (tutti i giorni)
  • 3 volte riposo ridotto di 9 ore (anche consecutive)

 

RICORDA:

Ogni settimana il conteggio riparte da zero per cui ho sempre a disposizione 10 ore (2 volte a settimana) e 9 ore di riposo (3 volte a settimana).

 

ALTRI ARTICOLI

È possibile fare 10 ore di guida se faccio 15 ore di impegno?  leggi

 

 

 

 

 

La pillola di questa settimana è curata dal nostro Consulente che proverà a chiarire un dubbio ad un nostro lettore in merito alla situazione relativa ai nuovi tachigrafi digitali “smart” (GEN2V2).

La Commissione Europea aveva stabilito che il 21 agosto 2023 i veicoli di nuova immatricolazione avrebbero dovuto essere equipaggiati con tachigrafi “smart” G2V2. (VDO 4.1, STONERIDGE SE5000 Smart 2)

Purtroppo, a causa di ritardi nella produzione e fornitura dei dispositivi, per poter metter su strada veicoli già acquistati alcuni Stati UE compresa l’Italia hanno introdotto una “tolleranza”, vale dire che si è data la possibilità di installare, fino a tale data un tachigrafo GEN2-V1. (Tachigrafo intelligente VDO 4.0 E Stoneridge SE5000-8).

Per quanto riguarda l’Italia il Ministero dell’Interno con la Circolare 300/STRAD/2/0000025399.U/2023 del 09/08/2023 ha ribadito che sarà previsto un periodo di tolleranza fino al 30 settembre 2023.

Se non venisse data una proroga, sarebbe obbligatorio sostituire il tachigrafo?

Si – nel caso non venisse esteso il periodo di tolleranza l’azienda sarebbe obbligata a sostituire il tachigrafo installato con un tachigrafo GEN2V2.

I costi di sostituzione sono a carico dell’Azienda o del produttore?

I costi di sostituzione dei dispositivi sono a carico delle aziende.

Sempre nell’ipotesi in cui non venisse data una proroga, in caso di controllo se l’azienda non ha sostituito il tachigrafo a quale sanzione andrebbe in contro?

Nel caso in cui non venisse data una proroga dopo il 30 settembre e l’azienda non provvedesse a sostituire il tachigrafo con uno di 2’ generazione “smart”, si configurerebbe una sanzione:

ex art. 179 c. 2 e 9. CDS Euro da 866 a 3464, 10 punti CQC e sospensione della patente del conducente da 15 giorni a 3 mesi.

 

Scarica

Circolare del Ministero dell’interno 300/STRAD/2/0000025399.U/2023 9 agosto 2023

Scarica documento IRU con tolleranze Paesi UE

Scarica le documentazioni dei vari Paesi

Austria 

Francia

Germania 1 

Germania 2

Svezia

Svizzera

UK 1

UK 2

 

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Dopo una sosta per le vacanze estive torna carico e rigenerato il nostro Consulente per riproporre un argomento oggetto di un altro approfondimento del 26 gennaio 2022 sull’obbligatorietà di inserire la nazione di inizio e fine turno anche se si effettua trasporto esclusivamente nazionale (leggi approfondimento).

In passato il nostro consulente ha parlato spesso del concetto di “inserimento manuale”.

Cosa sono gli inserimenti manuali nella carta tachigrafica? Che cosa significa “inserimento manuale”?

Gli inserimenti manuali sono una procedura che il conducente deve effettuare ogni volta che inserisce la carta nel tachigrafo.

 

Questa procedura serve per inserire nella scheda tachigrafica due importanti informazioni:

  1. le attività che il conducente ha svolto mentre la scheda non era inserita nel tachigrafo (riposo, lavoro, disponibilità);

 

  1. la nazione di inizio turno (quando inizia l’attività lavorativa) la nazione di fine turno (al termine dell’attività lavorativa)

 

In pratica ogni volta che la scheda viene inserita nel tachigrafo, il conducente deve inserire nella carta l’informazione su “che cos’ha fatto”, cioè quale attività ha svolto dal momento in cui l’ha estratta dal tachigrafo (es. la sera prima) al momento in cui l’ha inserita (es. al mattino ad inizio turno).

 

ESEMPIO – Inserimento manuale del riposo notturno

 

Sulla scheda tachigrafica (che è stata fuori dal tachigrafo durante la notte) bisogna inserire “manualmente” (utilizzando i tasti del tachigrafo) l’attività effettuata (nell’esempio il riposo notturno) e la Nazione di Inizio turno (e Nazione di fine turno al termine)

 

Con l’introduzione del Pacchetto Mobilità Regolamento (UE) 1054/2020 si è aggiunto un ulteriore obbligo per i conducenti, e cioè quello di inserire il simbolo della Nazione successivamente all’attraversamento della frontiera.

I conducenti quindi che fanno trasporto internazionale devono inserire nella carta tachigrafica le seguenti informazioni:

  • Nazione di Inizio turno (quando iniziano l’attività giornaliera)
  • Nazione di Passaggio (se effettuano un passaggio di confine tra due Stati)
  • Nazione di Fine turno (quando terminano l’attività giornaliera)

I tachigrafi di seconda generazione (Smart 1 e Smart 2) registrano automaticamente queste informazioni?

Per quanto riguarda il passaggio di frontiera

  • Tachigrafi Smart 1, installati dopo il 15/06/2019 il passaggio di frontiera non è registrato in maniera automatica (eccetto per i tachigrafi VDO che prevedono la possibilità di un aggiornamento).

 

  • Tachigrafi Smart 2, a partire dal 21 agosto 2023 prevedono la registrazione automatica del passaggio di frontiera senza intervento del conducente.

 

Per quanto riguarda la Nazione di Inizio e fine turno

  • Per tutti i tachigrafi compresi gli SMART 2 l’informazione va inserita manualmente.

In particolare il nuovo tachigrafo GEN2 V2 suggerisce  automaticamente il paese e questo deve essere confermato dal conducente.

 

Ma arriviamo alla domanda del nostro conducente: devo Inserire la Nazione di inizio e fine turno anche se faccio solo trasporto Nazionale?

La risposta è SI – Secondo l’art 34 c. 7 del REG. 165/2014 “…Il conducente introduce nel tachigrafo digitale il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina…”.

Avevamo già dato questa interpretazione nel 2022 ( leggi articolo); in merito a ciò  Il Servizio di Polizia Stradale del Ministero dell’interno con la Circolare n. 300/STRAD/1/0000025329.U/2023 del 09.08.2023 ha ribadito l’obbligo di registrazione a inizio e fine giornata anche se il veicolo circola solamente in Italia.

Scarica 

Circolare 300/STRAD/1/0000025329.U/2023 del 09.08.2023 

 

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