Se non si scaricano i dati della carta del conducente e del tachigrafo nei tempi stabiliti si viene sanzionati?
Questa settimana diamo la parola al nostro comandante che risponde al quesito di un’azienda in merito alle tempistiche di scarico del tachigrafo e della carta conducente.
Cosa prevede la normativa in merito agli scarichi della carta tachigrafica e del tachigrafo?
Secondo l’art 10 c. 5 a REG. 561/06: “…Un'impresa di trasporto che utilizza veicoli dotati di apparecchi di controllo in conformità dell'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 (TACHIGRAFI DIGITALI) e che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:
1. garantisce che tutti i dati pertinenti siano trasferiti dall'unità di bordo e dalla carta del conducente secondo la frequenza stabilita dallo Stato membro, e che siano trasferiti con maggiore frequenza affinché vengano trasferiti tutti i dati relativi alle attività intraprese dall'impresa, o per conto della stessa;
2. garantisce che tutti i dati trasferiti tanto dall'unità di bordo quanto dalla carta del conducente siano conservati per almeno 12 mesi successivamente alla registrazione e, se un addetto ai controlli dovesse richiederlo, tali dati siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali dell'impresa.
Quali sono i riferimenti normativi a livello Europeo e Italiano che definiscono le tempistiche di scarico?
A livello Europeo: Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione Europea del 1° luglio 2010 sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente.
A livello Italiano: Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2006, recante: «Modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98»;
Con quali tempistiche vanno “trasferiti”/scaricati i dati tachigrafici?
Carta del conducente: al massimo ogni 28 GIORNI
Memoria del tachigrafo: al massimo ogni 90 GIORNI
Conservazione dei dati in azienda: almeno 1 ANNO
Che sanzione è prevista in caso di mancato oppure scarico successivo alla data di scadenza prevista?
Nel caso in cui l’azienda non provvedesse allo scarico della carte e del tachigrafo nei tempi previsti (28 giorni e 90 giorni) è applicabile la sanzione:
Ex Art. 174 c.14 del CDS
da € 333,00 a € 1331,00
“Il titolare dell'impresa di autotrasporto _______, in violazione delle disposizioni del REG. 561/06 non provvedeva a trasferire su memoria esterna e/o conservava per 12 mesi dalla registrazione i dati tarsferiti dalle memorie del tachigrafo e della carta conducente “
Chi viene sanzionato per il mancato/tardato scarico?
La responsabilità in merito allo scarico dei dati dei dati è dell’azienda di autotrasporto, per cui in caso di accertamento la sanzione verrà elevata all’azienda.
Come si possono scaricare i dati tachigrafici?
Per lo scarico delle carte tachigrafiche dei conducenti e della memoria dei tachigrafi vengono utilizzati dei dispositivi di scarico manuale (chiavette) o automatici (scarico da remoto).
Per poter visionare ed analizzare i dati è invece necessario l'utilizzo di software specifici.
Allegati
Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione Europea del 1° luglio 2010
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2006
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