Se faccio una guida giornaliera di 10 ore e 11 minuti quanto riposo devo fare prima di ripartire? Che sanzione è prevista?
Torna questa settimana il nostro formatore per rispondere al dubbio di un conducente circa il risposo giornaliero da effettuare.
Innanzitutto, è importante ribadire che ore di guida giornaliere e riposo giornaliero non sono correlate tra loro, nel senso che il periodo di riposo giornaliero da effettuare è indipendente dall’ammontare delle ore di guida che vengono effettuate.
Prima di iniziare con l’approfondimento ricordiamo la nostra “regola di base”:
Il Reg. 561/06 sui tempi di guida e riposo, non ci specifica mai “quando” effettuare guide o riposi, definisce semplicemente dei parametri da rispettare; fornisce indicazioni su quanto “AL MASSIMO” un conducente può guidare, e quanto “ALMENO” deve riposare; non definisce mai in che sequenza svolgere i riposi o guidare durante la settimana, in quanto questo è compito dell’organizzazione aziendale; (in altre parole non troveremo mai scritto da nessuna parte “non si possono fare 10 ore di guida il lunedì o il venerdì oppure non si possono fare 9 ore di riposo 2 giorni consecutivi).
Proseguiamo quindi con le definizioni
Che cosa si intende per “periodo di guida giornaliero”?
L’art 4 lett. k) del REG. 561/06 definisce il «periodo di guida giornaliero» come: il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale;
A quanto ammonta il periodo di guida giornaliero?
Secondo l’art. 6 c. 1 del REG 56/06: “Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore. Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell'arco della settimana.”
Leggendo la definizione fornita dal regolamento risulta chiaro che non vengono individuati giorni specifici per effettuare l’estensione a 10 ore di guida, ma semplicemente viene data la possibilità di guidare fino a 10 ore “non più di due volte nell’arco della settimana”.
L’unica cosa alla quale è importantissimo o porre attenzione è la parola “fino a”; infatti superate le 9 ore, anche di 1 solo minuto, si rientra nella fascia delle 10 ore di guida. (NB il tachigrafo registra 9 ore e 1 minuto di guida,ma ai fini della normativa si rientra già nella fascia delle 10 ore)
Riportiamo qui sotto un semplice esempio:
Lunedì: 9 ore 1 minuto di guida
Martedì: 9 ore 1 minuto di guida
Mercoledì: SOLO 9 ore di guida.
Che cosa si intende per “periodo di riposo giornaliero”?
L’art 4 lett. g) del REG. 561/06 definisce il «periodo di riposo giornaliero» come: il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il «periodo di riposo giornaliero regolare» sia il «periodo di riposo giornaliero ridotto».
Quali tipi di riposo sono previsti dal regolamento?
RIPOSO (Art 8): “I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”.
Il riposo può essere:
REGOLARE: 11 ORE
REGOLARE FRAZIONATO: 3+9 ORE (si può fare sempre)
RIDOTTO: ALMENO 9 ORE per un massimo di 3 volte a settimana
Fatte queste premesse arriviamo quindi al quesito del nostro lettore: Se faccio una guida giornaliera di 10 ore e 11 minuti quanto riposo devo fare prima di ripartire? Che sanzione è prevista?
Come già anticipato nel nostro ripasso, il tempo di guida e i tempi di riposo non sono correlati.
Iniziamo dalla parte relativa ai tempi di guida:
Nel quesito in questione il conducente dice di aver effettuato 10 ore e 11 minuti di guida giornaliera, quindi, sicuramente ha “sforato” i tempi di guida giornalieri; in questo caso si posso verificare due scenari:
- Se aveva a disposizione la possibilità di effettuare “fino a 10 ore”, lo sforamento è solo di 11 minuti
- Art. 174 c. 4 gravità entro il 10% sanzione € 41,00
- Se non aveva a disposizione la possibilità di effettuare “fino a 10 ore”, lo sforamento è di 1 ora e 11 minuti oltre il limite consentito
- Art 174 c. 5 gravità tra il 10% e il 20% sanzione € 325,00
In merito alla quantità di riposo da effettuare questo dipende:
- Da quanti riposi ridotti ha fatto durante la settimana lavorativa
- Dalle ore di impegno che ha a disposizione
Se prendiamo come esempio l’immagine sotto, se il conducente ha già fatto le 15 ore di impegno per 3 volte nell’arco della settimana sarà costretto a fare 11 ore di riposo
Se ha a disposizione 15 ore di impegno dovrà effettuarne obbligatoriamente 9.
Il riposo è slegato dalla quantità di guida giornaliera effettuata Le 9 o 10 ore di guida possono essere fatte sia che si debba fare un riposo giornaliero ridotto di 9 ore che un riposo regolare di 11 ore.
SINTESI:
- 2 volte fino a 10 ore di guida (a prescindere dalle ore di riposo da fare)
- Riposo regolare di 11 ore (tutti i giorni)
- Riposo regolare frazionato di 3 ore + 9 ore (tutti i giorni)
- 3 volte riposo ridotto di 9 ore (anche consecutive)
RICORDA:
Ogni settimana il conteggio riparte da zero per cui ho sempre a disposizione 10 ore (2 volte a settimana) e 9 ore di riposo (3 volte a settimana).
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