È vero che in caso di “lavoro notturno”, l’orario di lavoro giornaliero del conducente può essere solo di massimo 10 ore?

Questa settimana trattiamo l’argomento del lavoro notturno, tema che durante i nostri corsi di formazione risulta essere di particolare interesse.

Quando si parla di attività dei conducenti professionali, tempi di guida e riposo dobbiamo prendere in considerazione due riferimenti normativi
1. Reg. CE 561/06
2. D.Lgs. 234/2007 che recepisce la direttiva 15/2002 CE “l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto”

Il Decreto 234/2007 definisce:

ORARIO DI LAVORO
Art. 3 c. 1 lett. a) “ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività…”, ossia: il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto.

In particolare tali operazioni comprendono:

  • la guida 
  • il carico e lo scarico 
  • la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo,
  • la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana o altro.

L’orario di lavoro non comprende invece:

  • pause (interruzione di guida)
  • riposo giornaliero o settimanale
  • riposi intermedi o giornalieri (almeno 3 ore durante la giornata lavorativa)
  • tempi di disponibilità
  • tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo, per i lavoratori che guidano in multipresenza.

 

 

NOTTE
Art. 3 lett. h “…un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le ore 00,00 e le ore 7,00 ..”

 

LAVORO NOTTURNO

Art 7 lett. a “Qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore”.

In sintesi: se tra le 00:00 e le 07:00 del mattino si effettuano 4 ore consecutive di lavoro (guida e altri lavori) allora l’orario di lavoro giornaliero potrà essere solo di 10 ore.

Attenzione: non confondere le ore di lavoro giornaliero con l’impegno giornaliero. Compiere 4 ore consecutive di lavoro durante il periodo notturno impone 10 ore di LAVORO, quindi guida e altre mansioni e NON 10 ore di impegno.

 

Riportiamo di seguito due esempi:

 

ESEMPIO 1
Se il conducente inizia il turno alle 01:00 e guida 4 ore consecutive, il massimo delle ore di lavoro (guida e altre mansioni) che può svolgere nel suo turno di lavoro sono 10 ore.

 

ESEMPIO 2

Se il conducente inizia alle ore 03:00 e guida consecutivamente per 3 ore e copie attività di carico e scarico per 1 ora, anche in questo caso essendoci 4 ore ininterrotte di attività di guida e lavoro tre le 00:00 e le 7:00 il conducente può compiere un totale di 10:00 ore di lavoro (guida e altre mansioni).

 

Come comportarsi se l’attività che si svolge deve essere effettuata prevalentemente di notte?
Significa che in caso di trasporto e lavoro effettuati in ambito “notturno” l’attività di lavoro può essere solo di 10 ore totali?

Il decreto 234/2007 parla di 4 ore “consecutive” tra le 00:00 e le 07:00, per cui se l’attività viene interrotta anche con una minima pausa (es di 15 minuti ma ne basterebbe anche 1 per interrompere la “consecutività”) l’orario di lavoro (guida e altre mansioni) può essere maggiore di 10 ore, come una “normale” giornata lavorativa.

 

ALLEGATI

D.Lgs. 234/2007 – scarica

Direttiva 2002/15/CE – scarica

 

 

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