È vero che con 13 ore di impegno è impossibile poter utilizzare la nuova Deroga dell’Art 12 di 2 ore?
Questa settimana diamo al parola al nostro formatore che ha fatto un’analisi in merito ad una delle nuove Deroghe dell’Art. 12, in particolare quella relativa all’estensione di 2 ore aggiuntive di guida per poter rientrare prima di un riposo settimanale regolare.
Che cos’è la deroga dell’Art. 12?
A volte può succedere che, a causa di un evento eccezionale (ad esempio un incidente, un incolonnamento in autostrada ecc.), si corra il rischio di andare oltre i tempi di guida e riposo previsti dal Regolamento.
Il Regolamento 561/06 ha previsto all’Art.12 la possibilità di derogare ai tempi di guida e riposo senza rischiare di incorrere in sanzioni.
L’Art. 12 cita:
“A condizione di:
- non compromettere la sicurezza stradale
- e per raggiungere un punto di sosta appropriato
il conducente può derogare alle disposizioni degli art. 6 e 9 (tempi di guida e riposo).
Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo, nel tabulato dell’apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato”.
Con l’introduzione del “pacchetto mobilità” il Reg. 1054/2020 ha apportato alcune modifiche al Reg. 561/06 in particolare all’Art. 12 aggiungendo la possibilità di derogare di 1 o 2 ore a determinate condizioni.
In particolare la deroga di 2 ORE:
“…Alle stesse condizioni, il conducente può superare di due ore al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un’interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare”.
In sintesi quindi la deroga dell’Art. 12 di massimo 2 ore permette il superamento della guida giornaliera e settimanale.
NON è quindi prevista la deroga per:
- impegno
- guida bisettimanale
- pause delle 4 ore e 30 min
Può essere utilizzata solo per rientrare:
- nella sede dell’azienda o
- Residenza conducente
Il conducente può quindi ignorare le piazzole di sosta e rientrare in azienda o presso la sua residenza.
Attenzione perché:
- al rientro il conducente deve per forza iniziare un riposo settimanale REGOLARE;
- prima di usufruire dell’estensione di due ore deve osservare una pausa di 30 minuti.
Se il conducente deve rispettare un impegno di 13 ore giornaliere (ha esaurito la possibilità di fare 15 ore) e ha a disposizione le 10 ore di guida, è possibile utilizzare la deroga di 2 ore prevista dalla nuova formulazione dell’art. 12?
Purtroppo NO. Proviamo a fare un esempio “scolastico”.
La nuova Deroga dell’Art. 12 permette solamente di effettuare 2 ore di guida in più ma non di superare l’impegno. Per cui nell’esempio, sopra riportato, se un conducente:
- ha a disposizione solo 13 ore di impegno e
- ha ancora a disposizione 10 ore di guida
non può utilizzare la deroga di 2 ore di guida aggiuntive in quanto andrebbe a superare l’impegno di 1 ora (arrivando a 14 ore minime) cosa non permessa da tale deroga.
In questa particolare situazione consigliamo di utilizzare la Deroga dell’Art. 12 di 1 ora. Per maggiori informazioni consigliamo di leggere il nostro articolo di approfondimento sulle nuove deroghe.
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