Che differenza c’è tra revisione, ritiro, sospensione e revoca della patente?

L’approfondimento di questa settimana è dedicato ad alcune nozioni generali del Codice della Strada, in particolare sugli Art. 128, Art. 129 e Art. 130 relativi alla revisione, ritiro, sospensione e revoca della patente.

Che differenza c’è tra i vari termini? Vediamoli maggiormente nel dettaglio

 

REVISIONE della patente di guida (Art. 128)

La revisione della patente può essere disposta dalla MCTC o dal Prefetto quando sorgono dubbi sui requisiti psico-fisici del conducente.

La revisione della patente è sempre disposta per:

  • conducenti coinvolti in un incidente stradale che hanno determinato lesioni gravi alle persone commettendo violazioni comportanti la sospensione della patente
  • minorenni che commette violazioni che comportano ritiro, sospensione o revoca della patente
  • conducente che è stato in coma per una durata superiore a 48 ore
  • titolari di patente con patologie rilevate in occasione di accertamenti medico legali
  • perdita totale del punteggio della patente a punti
  • somma di punteggio derivante da gravi violazione commesse in dodici mesi
  • per accertata guida in stato di ebbrezza o di alterazioni per assunzione di sostanze stupefacenti
  • a seguito di segnalazione per detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti.

In caso di revisione della patente c’è l’obbligo di sottoporsi a visita medica o esame di idoneità tecnico-pratica, tendenti a verificare il permanere dei requisiti psicofisici e attitudinali richiesti per la guida.

In caso di rifiuto da parte del conducente di sottoporsi ad accertamenti medici o agli esami di revisione oppure continua a guidare in caso di temporanea inidoneità è prevista una sanzione amministrative pecuniaria e revoca della patente.

 

RITIRO della patente di guida (Art. 216)

Il ritiro dei documenti o della targa costituisce una sanzione accessoria che consegue alla violazione di alcune norme del Codice della Strada e consiste nel prelevamento materiale del documento fino a che non vengono adempiute determinate formalità da parte del suo titolare.

L’applicazione della sanzione accessoria non incide su efficacia o validità del documento ritirato.

La circolazione con il documento ritirato può avvenire solo per raggiungere il luogo di destinazione, nel tempo più breve e lungo l’itinerario prefissato. La circolazione con il documento ritirato è punita con sanzioni amministrative.

 

SOSPENSIONE della patente (Art. 129)

La sospensione della patente di guida è un provvedimento che priva temporaneamente di efficacia la patente di guida. Allo scadere del periodo di sospensione viene restituita l’ordinaria efficacia.

La sospensione può essere una sanzione accessoria, quando è verso comportamenti illeciti che assumono una notevole gravità e che impongono l’interdizione alla guida.

Alcuni esempi di sospensione della patente sono: supero dei limiti oltre i 40 km/h, assicurazione contraffatta, guida veicolo sotto sequestro, ecc.,

 

REVOCA della patente (Art. 130)

Per revoca della patente si intende la cancellazione della patente; si tratta di un provvedimento possibile nei seguenti casi:

Quando il titolare perde definitivamente i requisiti psicofisici prescritti o sostituisce la propria patente con un'altra estera – la revoca è stabilita dall'UMC

Quando il titolare guida in stato di forte ebbrezza o sotto stupefacenti e causa incidenti violando gli articoli 186, 186 bis e 187 – la revoca è stabilita dal prefetto.

 

La prossima settimana approfondiremo maggiormente l'argomento nell'ambito dell'autotrasporto.

 

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